Regolamento d’uso

La Società dispone di proprio regolamento dell’impianto. Si rimanda a tale regolamento di seguito riportato.

REGOLAMENTO D’USO DELLO STADIO “COMUNALE TOMMASO DAL MOLIN”

Il presente regolamento è applicabile ai sensi del D. L. n. 28/2003, convertito in L. n. 88/2003 e successive modifiche, art. 1 e 1- septies.

Il Regolamento d’uso dello Stadio e di Comportamento del tifoso è volto a regolare l’accesso e la permanenza all’interno dell’impianto sportivo ove si svolge la gara, nonché il comportamento sugli spalti.

Definizioni:

– Società Sportiva: si intende la società FC Arzignano Valchiampo.

– Stadio/Impianto Sportivo: si intendono tutte le aree di pertinenza dell’impianto denominato “STADIO DAL MOLIN” di proprietà del Comune di ARZIGNANO e in uso alla Società Sportiva, compresa l’area riservata esterna.

Con l’acquisto del titolo d’accesso il titolare del biglietto si impegna a prendere visione e a rispettare tutti i punti, nessuno escluso, del “regolamento d’uso” dell’impianto sportivo, reperibile per intero sul sito internet ufficiale di ARZIGNANOVALCHIAMPO (https://www.arzignanovalchiampo.it/) e per estratto presso tutti i varchi di accesso all’impianto sportivo, e in particolare:

 

NORME COMPORTAMENTALI

  1. L’accesso e la permanenza, a qualsiasi titolo, all’interno dell’impianto sportivo in occasione degli incontri di calcio, sono regolati dal presente “Regolamento d’uso”; l’acquisto del titolo di accesso ne comporta l’accettazione da parte dello spettatore e comporta altresì l’accettazione di tutte le norme/disposizioni emanate dalle Autorità di Pubblica Sicurezza e dalle Istituzioni sportive, quali FIFA, UEFA, FIGC, Lega Calcio e l’accettazione del “Codice di condotta per i tifosi” https://www.arzignanovalchiampo.it/wp-content/uploads/2019/12/FC-ARZIGNANO-VALCHIAMPO-SRL_CODICE-DI-CONDOTTA-DEI-TIFOSI_15-novembre-2019.pdf.
  2. L’inosservanza del “regolamento d’uso” comporterà l’immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall’impianto del contravventore, nonché l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 Euro da parte del Prefetto della Provincia competente.
  3. Qualora il contravventore risulti già sanzionato, nella stessa stagione sportiva anche in un impianto diverso, per la medesima violazione del rispettivo regolamento d’uso, la sanzione può essere aumentata sino alla metà del massimo e può essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive.
  4. Si ricorda che lo spettatore, in particolare, è tenuto a rispettare e seguire le seguenti norme comportamentali, divieti ed avvertenze.
  5. Il titolo di accesso allo Stadio è personale e non potrà essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previste dalla normativa di legge in materia e dalla Società Sportiva organizzatrice dell’evento, attraverso il proprio sito https://www.arzignanovalchiampo.it/.
  6. Per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un documento di identità valido, da esibire anche a richiesta degli steward, per verificare la corrispondenza tra il titolare del titolo di accesso ed il possessore dello stesso.
  7. Il titolo di accesso deve essere conservato fino al termine della manifestazione e all’uscita dall’impianto, che dovrà avvenire nei termini e con le modalità stabilite dalla Società Sportiva organizzatrice dell’evento.
  8. Lo spettatore ha il diritto-dovere di occupare solo il posto assegnato e, pertanto, con l’acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, salvo che non sia stato espressamente autorizzato dalla Società Sportiva.
  9. Lo spettatore può essere sottoposto, anche da parte degli steward, a controlli finalizzati ad evitare l’introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli steward. Con l’acquisto del titolo di accesso lo spettatore riconosce alla Società Sportiva e ai suoi incaricati il diritto di far effettuare tali controlli sulle persone e/o su borse e involucri o altri oggetti portati al seguito, rinunciando a ogni eccezione.
  10. La modalità di accesso dei disabili sono stabilite dalla Società Sportiva organizzatrice dell’evento, e comunque attraverso accreditamento precedente all’evento presso la stessa società.
  11. La Società Sportiva, oltre ad espellere dall’impianto chiunque non rispetti il Regolamento d’uso e/o contravvenga al dettato del Codice di condotta per i tifosi, si riserva il diritto di rifiutare l’ingresso all’impianto al contravventore anche in occasione di incontri successivi, a prescindere da eventuali divieti di accesso comminati dalle Autorità competenti.

 

DIVIETI

Non si possono introdurre nello Stadio gli oggetti pericolosi per sè o per gli altri, se non preventivamente autorizzati dagli steward, dalle Forze dell’Ordine Pubblico in servizio per la gara e/o dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS):

All’interno dell’impianto sportivo e dell’area riservata esterna è vietato:

  1. Esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica, religiosa o altre manifestazioni di intolleranza con cori o esposizione di scritte;
  2. Sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo;
  3. Arrampicarsi sulle strutture dell’impianto;
  4. Danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto;
  5. Introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile o imbrattante e droghe;
  6. Introdurre bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazioni in deroga in particolari aree, rilasciate dall’autorità competente, previo parere favorevole del Questore;
  7. Introdurre, detenere o lanciare razzi, bengala, fuochi artificiali e petardi ovvero di altri strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile;
  8. Introdurre o detenere pietre, coltelli, bottiglie, contenitori di vetro, oggetti atti ad offendere o idonei ad essere lanciati, strumenti sonori (salvo quelli espressamente autorizzati), sistemi per l’emissione di raggi luminosi (puntatori laser) ed altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all’incolumità di tutti i soggetti presenti nell’impianto;
  9. Esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga verso il terreno di gioco;
  10. Introdurre e vendere all’interno dell’impianto sportivo, le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o di plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica;
  11. Introdurre, distribuire ed esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, volantini, materiale stampato o scritto e diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della Società Sportiva; gli stessi non potranno essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dalla Società Sportiva e dovranno essere rimossi al temine della manifestazione;
  12. Organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della Società Sportiva;
  13. Accedere e trattenersi all’interno dell’impianto in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
  14. Introdurre ombrelli ad eccezione di quelli di ridotte dimensioni e privi di puntali;

 

AVVERTENZE

  1.  Si ricorda che costituisce reato: il travisamento, il possesso di armi proprie ed improprie, l’ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondono la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, l’incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche, il possesso, il lancio e l’utilizzo di materiale pericoloso ed artifici pirotecnici, lo scavalcamento di separatori e l’invasione di campo.
  2. L’eventuale condanna per uno dei reati sottoelencati comporta il divieto di accesso agli impianti sportivi:
    – Violazione delle disposizioni di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive;
    – Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di competizioni sportive;
    – Possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive;
    – Turbativa di manifestazioni sportive.

 

CASI DI ESPULSIONE DALL’IMPIANTO SPORTIVO:

  • Chiunque tenga atteggiamenti violenti, ingiuriosi od offensivi, e/o discriminanti in senso razziale, etnico od in ambito religioso verso gli altri spettatori o verso gli atleti presenti nell’impianto sportivo,
  • produca danneggiamenti a quest’ultimo, ponga in atto comportamenti pericolosi per la sicurezza degli altri spettatori, oppure si sia introdotto nello stadio privo di un valido titolo d’ingresso,
  • detenga un titolo d’accesso su cui è indicato un nominativo non corrispondente alla propria identità,
  • occupi percorsi di smistamento od aree riguardanti le vie di esodo,
  • esponga striscioni non autorizzati all’ingresso ed alla loro esposizione, introduca materiale per cui è previsto il divieto dalla normativa vigente o comunque indicato nel presente “regolamento d’uso”,
  • acquisti titoli di accesso diversi da quelli destinati alla propria tifoseria di appartenenza,
  • contravvenga alle norme contenute nel regolamento d’uso dell’impianto sportivo,

potrà essere espulso dall’impianto sportivo, dopo gli accertamenti effettuati dall’Autorità competente, anche a seguito delle segnalazioni del personale addetto alla vigilanza e dagli steward.

 

VIDEO SORVEGLIANZA e TRATTAMENTO DATI PERSONALI

  1. L’impianto sportivo è controllato da un sistema di registrazione audio-video, posizionato sia all’interno che all’esterno, i cui dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 30.6.2003 n.196 e dal D.M. 06/06/2005.
  2. Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle norme di legge. La registrazione è effettuata per fini di ordine e sicurezza pubblica, conformemente all’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali. La società organizzatrice della manifestazione calcistica è tenuta a conservare i dati e supporti di registrazione fino a sette giorni dall’evento (trascorsi i quali verranno cancellati) nonché a porre gli stessi supporti e dati a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e di Pubblica sicurezza. Il trattamento dei dati personali è effettuato secondo le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali e del Decreto del Ministero dell’Interno 6 Giugno 05; a tal fine si comunica che Il Responsabile del trattamento è il gestore dell’impianto TV-CC il cui nominativo è agli atti del G.O.S. (Gruppo Operativo Sicurezza).

L’acquisto del titolo di accesso comporta l’accettazione da parte dello spettatore del Regolamento d’uso dello Stadio “Tommaso Dal Molin” e delle sue future modifiche e integrazioni, introdotte dalle autorità competenti o dalle leghe professionistiche.

L’inosservanza del presente regolamento comporterà l’immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente possibile allontanamento dall’impianto del contravventore nonché l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro.

Qualora il contravventore risulti già sanzionato, anche in un impianto diverso, per la medesima violazione del regolamento d’uso, la sanzione può essere aumentata sino alla metà del massimo e può essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive.